Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
In caso di controversia con un consulente finanziario autonomo iscritto all'OCF, il cliente può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB.
Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF
Istituito con delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016.
Sito web: www.acf.consob.it
Ulteriori informazioni: CONSOB – Consulenti Finanziari
Come funziona l'ACF
L'ACF è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) gratuito per il cliente. È competente per controversie relative a violazioni degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nella prestazione di servizi e attività di investimento.
Prima di ricorrere all'ACF, il cliente deve presentare reclamo scritto al consulente. In caso di risposta non soddisfacente o di assenza di risposta entro 60 giorni, il cliente può presentare ricorso all'ACF entro 1 anno dalla presentazione del reclamo.
Reclami allo Studio
I reclami nei confronti dello Studio di Michele Stefanelli devono essere inviati a:
studio@michelestefanelli.com
oppure per posta raccomandata A/R a: Via Cerva, 85 – 30033 Noale (Venezia)