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SFDR – Reg. UE 2019/2088

Informativa sui Rischi di Sostenibilità

In conformità all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation), si fornisce la seguente informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo di consulenza finanziaria.

Definizione di rischio di sostenibilità

Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance (ESG) che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Integrazione dei rischi di sostenibilità

Nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza finanziaria, i rischi di sostenibilità vengono considerati come fattore qualitativo nell'analisi degli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione, ove le informazioni siano disponibili e rilevanti.

Attualmente non vengono adottati come obiettivo primario criteri di investimento sostenibile (ISR) obbligatori per tutti i clienti; tuttavia, su richiesta specifica, è possibile integrare nella strategia di consulenza criteri ESG conformi alle preferenze individuali del cliente.

Principali effetti negativi

In considerazione della dimensione dell'attività e dell'assenza di struttura organizzativa complessa, non viene attualmente pubblicata una dichiarazione relativa ai principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell'art. 4 SFDR.

Ultimo aggiornamento: Aprile 2026